Domanda nuova in appello: efficacia ai fini della prescrizione

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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è imbattuta nel tema dell’efficacia interruttiva o meno di una domanda in se per sé inammissibile, ossia la domanda nuova presentata in appello, come previsto dall’art. 345 c.p.c.

A prima vista infatti sembrerebbe impossibile ammettere quanto si rileva, ma difficilmente si può contrastare con quest’ultimo ragionamento seguito dalla sentenza n. 1516/2016.

Così la stessa argomenta.

L’art. 2943 c.c. afferma come l’effetto interruttivo della prescrizione decorra dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio o come anche dalla domanda proposta nel giudizio. La notifica di tale atto in corso di giudizio deve quindi avvenire al difensore costituito, come a norma dell’art. 170 c.p.c.

All’effetto interruttivo della prescrizione deve aggiungersi un ulteriore effetto dato dall’introduzione della domanda in giudizio, ossia quello sospensivo, con conseguente nuova decorrenza del termine prescrizionale dalla data del passaggio in giudicato sostanziale della sentenza, come previsto dall’art. 2945 comma 2 c.c. L’unica eccezione a quanto disposto da quest’ultimo articolo è proprio previsto al comma 3 del medesimo, ed è dato dall’estinzione del processo per inattività delle parti. Infatti in questa ipotesi l’introduzione della domanda in giudizio con notificazione, se da un lato determina l’effetto interruttivo, non determina invece quello sospensivo con nuova decorrenza dei termini dall’atto interruttivo stesso.

Da questa base giuridica le Sezioni Unite hanno affrontato la questione di una domanda nuova introdotta in appello, di per sé inammissibile, che secondo la Corte d’Appello interessata non avrebbe determinato alcun effetto prescrittivo, dovendo considerarsi la stessa tamquam non esset.

A differenza del giudice di secondo grado la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato come anche una domanda inammissibile necessiti di una pronuncia giudiziale, ai fini del giudicato formale, e che infatti sulla stessa la controparte è tenuta comunque a prendere posizione ed a difendersi.

La soluzione al caso prospettata dalla Corte di Cassazione è legata ad un confronto ed un paragone con la situazione di cui all’art. 2945 co. 3 c.c.

Non si può infatti secondo le Sezioni Unite negare valore ad una nuova domanda in appello, pur se inammissibile, ai fini interruttivi della prescrizione, perché così facendo si dovrebbe negare valore anche all’ipotesi della notifica di un atto di citazione in giudizio poi estinto, come a norma dell’art. 2945 co. 3 c.c. Infatti come recita la sentenza richiamando il concetto di illogicità: “Sembra illogico, infatti, assegnare un valore maggiore, sotto il profilo in esame, ad un’evenienza estintiva dovuta ad inerzia della parte – sintomatica di disinteresse alla tutela processuale del diritto fatto valere in giudizio – che, nondimeno, lascia intatta l’efficacia interruttiva dell’atto di citazione”.

Tramite un giudizio di paragone e di valore la Corte ritiene doveroso equiparare le due situazioni, entrambe assimilabili a ipotesi di tentativi processuali ai fini prescrizionali.

In conclusione, la domanda nuova introdotta in appello, pur se inammissibile, ha valore ai fin interruttivi della prescrizione, ma non comporta altresì l’efficacia sospensiva di cui all’art. 2945 co. 2 c.c.

Qui il testo della sentenza: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/1516_01_2016.pdf